Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 15217 del 22 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il trattamento estero ha natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravositą del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualitą e condizioni personali concorrenti a formare la professionalitą indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali, mentre ha natura riparatoria il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, restando normalmente collegato ad una modalitą della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuitą e determinatezza (o determinabilitą) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva.

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