Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata ritenuta ingiustificata l'assenza del lavoratore che aveva accompagnato la sorella per presenziare al ricovero in ospedale del figlio di lei a seguito di un grave incidente stradale, non avendo il dipendente provato né l'indifferibilità dello spostamento né l'impossibilità di avvisare il datore e l'INPS).

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