Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1978 del 2 febbraio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento per giusta causa, le condotte omissive non rientranti tra quelle contrattualmente dovute, o che, comunque, non risultino ad esse complementari o accessorie, ai fini di una pił utile esecuzione della prestazione lavorativa, non integrano la violazione dell'obbligo di diligenza; né tali condotte costituiscono violazione dell'obbligo di fedeltą, inteso come generale dovere di leale cooperazione nei confronti del datore, qualora risultino connesse a superiori livelli di controllo e responsabilitą, in un'impresa caratterizzata da un'accentuata complessitą e articolazione organizzativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giusta causa di licenziamento del dipendente, addetto ai magazzini, per non essersi astenuto dal porre in essere, durante l'orario di lavoro e nei locali aziendali, "avances, battute e toccamenti reciproci", nonché per non avere informato il datore circa la reiterata presenza, all'interno dei suddetti locali e in orario di lavoro, di una persona in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici, che si intratteneva, con siffatte modalitą, con altri dipendenti).

(massima n. 2)

In tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell'idoneitą della condotta extra-lavorativa del dipendente ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualitą del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giusta causa di licenziamento del dipendente, addetto al magazzino, cui era stato contestato di avere approfittato, al di fuori del suo orario di lavoro, all'interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi dei locali aziendali, di una persona in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici).

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