Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1070 del 21 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'annullamento delle dimissioni del lavoratore, perché presentate in stato di incapacitą naturale, presuppone non solo la sussistenza di un quadro psichico connotato da aspetti patologici ma anche l'incidenza causale tra l'alterazione mentale e le ragioni soggettive che hanno spinto il lavoratore al recesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che non aveva ammesso la consulenza tecnica di ufficio richiesta dal dipendente di una ASL, non valutando adeguatamente un certificato medico, di poco precedente le dimissioni, rilasciato da altra ASL, dal quale risultava che il dimissionario era affetto da patologia psicotica con marcata disabilitą neurologica e relazionale).

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