Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 14120 del 11 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di ritenere illegittimamente escluse dalla base di calcolo del compenso per lavoro straordinario, indennitā, emolumenti ed altre voci non č rilevante la continuitā della relativa corresponsione, quanto piuttosto la verifica se le stesse siano incluse nella retribuzione "normale", secondo quanto stabilito dal c.c.n.l., dovendo rimanere escluse, dalla detta base di calcolo, quelle voci che, per la relativa funzione e caratteristiche, siano rivolte a compensare particolari prestazioni e disagi specifici, ovvero situazioni particolari, meritevoli di tutela, anche se di fatto corrisposte con continuitā.

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