Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2209 del 4 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accertamento della responsabilitą del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocivitą dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilitą l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, individuati elementi di colpa nella condotta di altri dipendenti, aveva esonerato da ogni responsabilitą il datore di lavoro senza accertarne l'esclusione da ogni addebito in merito alla violazione degli obblighi di vigilanza e prevenzione).

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