Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilitą gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'etą ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto pił efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera etą, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilitą dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", se non disposte in prossimitą del manufatto stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.

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