Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3628 del 24 febbraio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontą di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non č necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontą sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.

(massima n. 2)

L'istituto della confideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., č caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtł del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero.

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