Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10649 del 13 dicembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La facoltà del giudice (riconducibile all'art. 115 c.p.c.) di ricorrere, anche senza richiesta delle parti, alla liquidazione equitativa del danno in relazione ad elementi non dimostrabili o difficilmente dimostrabili in base alle regole probatorie, e quindi determinabili solo in relazione alle peculiarità del caso singolo, è esercitabile anche quando la parte interessata abbia indicato specifici titoli di danno, in quanto solo una prova analitica delle singole voci deve essere valutata prima di procedere alla liquidazione equitativa (nella specie il giudizio riguarda un'ipotesi di responsabilità c.d. precontrattuale).
L'accettazione della proposta contenuta in un patto d'opzione — accettazione che saldandosi con detta proposta determina la conclusione del (secondo) contratto – richiede la forma scritta ad substantiam se l'oggetto di quest'ultimo contratto è il trasferimento della proprietà di beni immobili (o di diritti immobiliari) o la promessa del loro trasferimento, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c. Tale forma scritta, come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non è integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo richiesto, invece, che fatto scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine, specifico di manifestare detta volontà. Questo contenuto non può riconoscersi a dichiarazioni di quietanze relative al prezzo (o a sue rate), le quali presuppongono il contratto ma non pongono in essere lo stesso.

(massima n. 2)

L'accettazione della proposta contenuta in un patto d'opzione – accettazione che saldandosi con detta proposta determina la conclusione del (secondo) contratto – richiede la forma scritta ad substantiam se l'oggetto di quest'ultimo contratto è il trasferimento della proprietà di beni immobili (o di diritti immobiliari) o la promessa del loro trasferimento, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c. Tale forma scritta, come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non è integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo richiesto, invece, che l'atto scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine specifico di manifestare detta volontà. Questo contenuto non può riconoscersi a dichiarazioni di quietanze relative al prezzo (o a sue rate), le quali presuppongono il contratto ma non pongono in essere lo stesso.

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