Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11234 del 31 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto avente ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietą di un'area (nella specie, il 79 per cento dell'intero fondo) in cambio di uno o pił unitą immobiliari da costruire (nella specie, pari al 21 per cento della volumetria complessivamente realizzabile, da erigersi sulla parte di fondo non ceduta) č qualificabile come preliminare di permuta di cosa futura ove l'intento concreto delle parti abbia ad oggetto il reciproco trasferimento dei beni (presente e futuro), restando meramente strumentale l'obbligo di erigere i fabbricati, mentre integra un appalto se tale obbligazione assume rilievo preminente e ad essa corrisponda quella di versare il corrispettivo (eventualmente sostituito, nella forma atipica "do ut facias", dal trasferimento dell'area), anche in compensazione rispetto al prezzo per la vendita immobiliare funzionalmente collegata.

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