Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9626 del 2 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento dei danni, è ammissibile una valutazione equitativa globale, purché nell'ambito di una stessa voce; allorché, invece, il danno deve essere analiticamente considerato rispetto alle voci richieste (con riferimento, nella specie, al danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico), una liquidazione globale, specie se riduttiva, deve dare analiticamente conto delle ragioni della riduzione in relazione alle singole voci di danno.

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