Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12956 del 22 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di prelazione di acquisto di quote sociali contenuta in un patto parasociale non č incompatibile con analoga clausola di prelazione statutaria (nella specie avente un oggetto pił limitato, riguardando i soli atti di trasferimento a titolo oneroso e non anche quelli a titolo gratuito), atteso che, mentre la prelazione convenzionale ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti e la sua eventuale violazione, comportando unicamente un obbligo di risarcimento del danno in capo al soggetto inadempiente, non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organizzazione sociale o la formazione del capitale, la prelazione statutaria ha efficacia reale e, in caso di violazione, č opponibile anche al terzo acquirente.

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