Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10850 del 10 luglio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Al criterio di determinazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. č consentito ricorrere soltanto in presenza di una impossibilitā, o motivata grande difficoltā, di procedere alla esatta quantificazione del danno, non giā per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilitā del debitore nella determinazione del ritardo o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.

(massima n. 2)

Il regime pattizio della previsione degli interessi di mora ne impone l'applicazione a tutte le ipotesi di ritardato adempimento, quand'anche derivante dalla invalidazione ope legis di una clausola originaria che escludeva l'inadempimento stesso (nella specie: clausola derogatoria del precetto sul prezzo chiuso in tema di appalti pubblici), non consentendo la generale previsione di tali interessi di distinguere tra inadempimento originario e inadempimento derivato (dalla declaratoria di nullitā, ex tunc in seguito dichiarata) e tampoco autorizzando a riservarne l'applicazione alla sola prima ipotesi.

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