Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21301 del 20 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In considerazione della struttura unica, ancorché bifasica, dei procedimenti nunciatori, le domande possessorie di merito proposte oltre il termine annuale fissato ex artt. 1168 e 1170 c.c. non sono soggette alla decadenza prevista da tali norme, alla duplice condizione che l'interessato, che abbia agito ai sensi degli artt. 1171 o 1172 c.c., abbia tempestivamente chiesto, in quella sede, l'adozione di provvedimenti provvisori e le successive domande possessorie concernano la medesima lesione del possesso trattata con la denuncia di nuova opera o con quella di danno temuto; tanto, ancorché il giudice, nel definire il solo procedimento nunciatorio, manchi di rinviare la causa per il merito possessorio e quest'ultimo costituisca oggetto di un procedimento successivamente introdotto ad iniziativa di chi lamenti lo spoglio o la turbativa del possesso. (Fattispecie successiva alla l.n. 353 del 1990).

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