Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5811 del 7 dicembre 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Per aversi inadempimento doloso, agli effetti dell'art. 1225 c.c., occorre la mala fede del debitore, ossia la consapevolezza di arrecare danno al creditore con la propria condotta, non essendo sufficiente che il debitore volontariamente non esegua l'obbligazione assunta.

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