Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10875 del 25 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di servitù prediali non integra la fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1068 c.c. (divieto di trasferire la servitù in luogo diverso da quello originario) la sostituzione, ad opera del proprietario del fondo servente, di una vecchia scala in legno, utilizzata per l'esercizio del diritto di passaggio per l'accesso al fondo dominante, con una nuova scala in muratura, anche qualora, con la sua sostituzione, ne sia stato ridisegnato il tracciato, trattandosi di una mera ridefinizione dei limiti o dei confini dell'area destinata all'esercizio della servitù.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.