Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18239 del 28 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą contrattuale, la prevedibilitą di cui all'art. 1225 c.c. costituisce uno dei criteri di determinazione dell'ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilitą del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute; a tale stregua pertanto essa attiene non gią al giudizio di responsabilitą bensģ al danno considerato nel suo concreto ammontare, nonché si identifica con il criterio della regolaritą causale, che attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi quando lo svolgimento causale ha andamento regolare.

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