Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3465 del 15 febbraio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riscatto agrario, il criterio della prevedibilitą del danno risarcibile di cui all'art. 1225 c.c. va considerato con riferimento alla stipulazione del contratto di compravendita, da tale momento insorgendo per il venditore l'obbligazione di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa ex art. 1476 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.