Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10796 del 16 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Rispetto ai debiti di valuta (nella specie, indennitą di espropriazione), la rivalutazione monetaria costituisce una delle possibili modalitą di determinazione del «maggior danno», risarcibile a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., sempreché non si operi, in relazione al medesimo periodo di tempo, un'indebita duplicazione, cumulando detta rivalutazione con gli interessi legali, i quali spettano, invece sulla somma rivalutata, dal giorno della pronuncia giudiziale fino al pagamento.

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