Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11937 del 27 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie deve escludersi la possibilitą di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art. 1224 c.c. L'anzidetto cumulo va, invece, riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali č compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi.

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