Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10725 del 8 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al danneggiato (che ha facoltà di richiederla a lui direttamente) entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile (limitatamente a interessi e rivalutazione) tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio. A tale obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro, aggiungersi, sempre a carico dell'assicuratore, un'ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante-assicurato — sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l'onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l'indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportameno tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede — danneggiante che ben può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita da mala gestio che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze della predettamala gestio che l'assicuratore subisce nei suoi rapporti diretti con il danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante-assicurato, l'ammontare di quanto quest'ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se l'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto. A tanto consegue che, mentre la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (e dunque, da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, della sola parte eccedente gli interessi di mora), quella nei confronti del danneggiante-assicurato (la quale — già di per sè — non incontra il limite rappresentato dal «manuale di polizza») si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede (e l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore postula allora anche l'allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del quantum sarà agevolmente commisurabile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell'assicurato verso il danneggiato).

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