Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4024 del 6 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, il limite del massimale di polizza può essere superato quando l'assicuratore, trascorso lo spatium deliberandi a lui concesso dalla legge dopo la richiesta dell'indennizzo rivoltogli dal danneggiato con tutti gli elementi per esso necessari, si renda colpevole, violando gli obblighi della correttezza e diligenza, di un ingiustificato ritardo nel pagamento di quanto dovuto entro il limite del massimale; a tal fine - a fronte della deduzione del danneggiato sul fatto obiettivo dell'inadempimento - incombe all'assicuratore dare la prova che il pregiudizio del ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile per essere stata ragionevolmente contestabile la responsabilità del proprio assicurato; restando al giudice del merito il compito di accertare, mediante una valutazione ex ante delle circostanze relative alla fattispecie concreta, se il ritardo dell'assicuratore trovi o meno giustificazione per essere la domanda risarcitoria manifestamente eccessiva ovvero se la responsabilità dell'assicurato era seriamente contestabile.

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