Cassazione civile Sez. III sentenza n. 133 del 9 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice condanna l'assicuratore della responsabilitą civile stradale alla rivalutazione del massimale, per svalutazione monetaria e interessi maturati, ove il danneggiato in primo grado chieda il risarcimento di «tutti» i danni da sinistro, perché tale locuzione non puņ comprendere quelli conseguenti al colpevole ritardo dell'assicuratore, fatto costitutivo diverso rispetto all'illecito del danneggiante.

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