Cassazione civile Sez. III sentenza n. 192 del 10 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il maggior danno che l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada č tenuta a risarcire, ai sensi dell'art. 1224 c.c., nel caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione dell'indennizzo dovuto, č comprensivo anche dell'interesse di mora maturato nel periodo di tempo al quale la svalutazione si riferisce, salvo che l'interesse sia superiore, in percentuale, all'indice Istat di riferimento.

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