Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1444 del 9 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale, né, in particolare, una proposta transattiva, sicché l'indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta stessa venga formulata da un legale in nome del danneggiato. Il principio va, poi, tenuto fermo anche nel caso in cui il legale autore della richiesta nella fase extragiudiziale ed il difensore successivamente designato dal danneggiato per il giudizio non coincidano.

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