Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5876 del 14 giugno 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il giudice puņ procedere a rivalutare la somma dovuta soltanto ove il creditore alleghi e dimostri (anche per mezzo di presunzioni semplici) sia l'esistenza del fenomeno inflattivo, sia che quest'ultimo ha causato un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali.

(massima n. 2)

Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilitą civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato dal ritardo nell'adempimento va liquidato distinguendo due ipotesi: a) ove l'indennizzo sia inferiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato la rivalutazione ed il danno da lucro cessante (cosiddetti interessi compensativi) computato sulla somma rivalutata anno per anno, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni unite; b) ove, per contro, l'indennizzo dovuto sia divenuto, a causa del colposo ritardo dell'assicuratore, superiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato gli interessi legali ex art. 1224 c.c. sulla somma dovuta, ed eventualmente il maggior danno da svalutazione monetaria solo per la parte eccedente il danno coperto dagli interessi legali.

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