Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3160 del 5 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il titolare di un'impresa artigianale, da qualificare piccolo imprenditore, il quale deduca di aver subito un danno dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, è tenuto a fornire la prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non potendosi, in tale ipotesi, ricorrere alle presunzioni stabilite in favore degli imprenditori commerciali, in base alle quali, in caso di tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. (Nella specie, alla stregua del principio richiamato in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, in riferimento ad un credito vantato da un soggetto esercente attività di muratore, aveva ritenuto inidonea a fornire la prova dell'abituale ricorso al credito da parte dello stesso — tale da giustificare la necessità, da parte dello stesso, di affrontare, per effetto del mancato tempestivo pagamento del debito pecuniario di cui si tratta, un esborso di danaro con un danno eccedente la misura degli interessi legali — la sola produzione dei prospetti dell'Inps, né quella di due avvisi di scadenza di rate di mutuo ipotecario, escludendo che da ciò potessero inferirsi dati sulla possibilità giuridica o la convenienza economica di una parziale estinzione del mutuo stesso.

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