(massima n. 1)
Tra la precedente formulazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 legge fallimentare e quella introdotta dall'art. 4 D.L.vo 11 aprile 2202, n. 61, sussiste come per le nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. un rapporto di continuitą normativa, in quanto, nonostante le significative modifiche, riguardanti specialmente il rapporto di causalitą tra il delitto di false comunicazioni sociali (od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma) ed il dissesto della societą fallita, il legislatore non ha inteso mutare la normativa precedente, ma solo precisarla al fine di eliminare i dubbi interpretativi che erano sorti in sede di applicazione della stessa norma.