Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19216 del 9 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all'inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per l'esercizio in sede civile dell'azione di responsabilitą nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di natura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa gią azionati dallo stesso curatore.

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