(massima n. 1)
In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuitā, prevista dall'art. 219, comma terzo, l. fall., č configurabile quando il danno arrecato ai creditori č particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non puō prescindere dal considerare le dimensioni dell'impresa, il movimento degli affari e l'ammontare dell'attivo e del passivo.