Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5113 del 6 aprile 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

La facoltą, attribuita al curatore fallimentare dall'art. 72 Legge fall., applicabile, in virtł del richiamo operato dall'art. 201 della stessa legge, anche agli organi della liquidazione coatta amministrativa, di sciogliersi dal contratto inerente all'obbligo di trasferimento di un bene stipulato dal fallito e non ancora eseguito, deve essere riconosciuta anche nell'ambito dei rapporti di scambio tra la cooperativa edilizia ed i soci della stessa, con riferimento all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario dello stesso.

(massima n. 2)

Posto che la dichiarazione, anche per fatti concludenti, con la quale viene esercitata la facoltą di scelta, prevista dall'art. 72 Legge fall., ed applicabile, in virtł del richiamo operato dall'art. 201 della stessa legge, anche alla liquidazione coatta amministrativa, dello scioglimento del contratto attinente all'obbligo di trasferimento di un bene assunto dal fallito, o dal soggetto sottoposto a liquidazione, e non ancora eseguito, ha natura sostanziale di atto di esercizio di un diritto potestativo, da solo idoneo a produrre l'effetto dello scioglimento del vincolo, indipendentemente da una pronuncia del giudice che ha efficacia meramente dichiarativa, l'occupazione dell'immobile, da parte del socio di una cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa, che sia assegnatario dell'alloggio e sia stato immesso nel relativo possesso, diviene priva di titolo dal momento in cui gli organi della procedura abbiano esercitato la facoltą di sciogliersi dall'obbligo di trasferire l'immobile gią assegnato al socio. Ne consegue che da tale momento deve essere riconosciuto alla liquidazione della cooperativa il diritto al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva e per il deterioramento dell'immobile.

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