Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4913 del 1 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di sottoposizione di societā a liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento o il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori alla instaurazione della relativa procedura, č sottratto al giudice ordinario, per difetto temporaneo di giurisdizione, e deve essere fatto valere in via amministrativa innanzi al commissario liquidatore, ferma restando l'assoggettabilitā del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.

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