Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2130 del 31 gennaio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della revoca di un concordato preventivo con cessione dei beni, l'esistenza di un'offerta irrevocabile di acquisto formulata da un terzo non rende irrilevante l'impossibilitā, accertata dal tribunale, di determinare l'effettiva consistenza delle giacenze dell'impresa in concordato, atteso che, in caso d'inadempimento del terzo, la cui evenienza rientra tra gli elementi rimessi alla valutazione dei creditori, questi ultimi resterebbero cessionari di beni sulla cui veritiera consistenza non sarebbero stati informati.

(massima n. 2)

Nel caso di proposta di concordato preventivo presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, con conseguente riunione dei due procedimenti, non č necessario che il decreto di convocazione delle parti, emesso dal tribunale ai fini dell'instaurazione del subprocedimento di revoca del concordato, rechi l'indicazione che il procedimento č volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, legge fall., atteso che, da un lato, il rinvio contenuto nell'art. 173, secondo comma, legge fall. alla menzionata norma deve intendersi nei limiti della compatibilitā e, dall'altro, in siffatta ipotesi, il contraddittorio tra creditore istante e debitore si č giā instaurato ed il debitore č giā a conoscenza che, in caso di convocazione ex art. 173 legge fall., l'accertamento del tribunale e, correlativamente, l'ambito della sua difesa attengono ad una fattispecie pių complessa di quella della sola revocabilitā dell'ammissione al concordato, rappresentando la revoca uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

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