Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5015 del 28 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui alla procedura di concordato preventivo, nel corso della quale si sia realizzata la vendita di un bene immobile con relativo realizzo, sia seguito il fallimento senza soluzione di continuitą, per risoluzione del concordato, il credito ICI, relativo al periodo tra la domanda di ammissione al concordato e la vendita, deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, dovendo detto credito ritenersi necessario e funzionale al corso della procedura, ex art. 111, comma secondo, legge fall..

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