Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11301 del 10 maggio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di fallimento, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 22 del d.l.vo n. 169 del 2007 prescrive che le disposizioni del predetto decreto si applichino ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) e alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l'entrata in vigore del d.l.vo n. 5 del 2006 ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, come previsto nella sola disciplina normativa del d.l.vo n. 5 cit., non trattandosi di procedimento assimilabile a quello relativo alla dichiarazione di fallimento.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, secondo quanto previsto dall'art. 99 della legge fall., nel testo novellato dall'art. 84 del d.l.vo n. 5 del 2006, non ha natura perentoria, e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli. (Fattispecie disciplinata dall'art. 99 cit., nella formulazione precedente la modifica introdotta dall'art. 6 del d.l.vo n. 169 del 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, che esclude l'obbligo di notifica al fallito).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.