Cassazione civile Sez. I sentenza n. 267 del 10 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'applicazione retroattiva della nuova formulazione dell'art. 67 legge fallim., introdotta dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, è esclusa in base all'art. 150 del medesimo decreto, e ciò manifestamente non contrasta con l'art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale.

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