Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2702 del 13 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della L. 21 febbraio 1991, n. 52, non č opponibile al fallimento ove ricorrano i presupposti della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, dell'esecuzione del pagamento suscettibile di revoca nell'anno anteriore al fallimento, e della verificazione del detto pagamento prima della scadenza del credito ceduto.

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