Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6192 del 7 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. (nel testo, applicabile ratione temporis anteriore al D.L. 14 marzo 2005, n. 35 del 2005), degli atti solutori anomali connessi all'esecuzione di un contratto di factoring stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1991, n. 52, la qualificazione della fattispecie — consistente in una convenzione atipica attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto della titolaritā dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi, se la cessione č globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza, se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, č necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione — esige la ricostruzione degli effetti giuridici voluti dalle parti con il predetto contratto, e non giā di quelli pratico-economici, al fine di accertare se esse hanno optato per la causa vendendi o per la causa mandati o per altra ancora, e se la cessione del credito abbia funzione di garanzia o funzione solutoria, ovvero se le parti abbiano voluto soltanto il conferimento di un mandato in rem propriam potendo coesistere una pluralitā di operazioni economiche, ed essendo assoggettabile alla revocabilitā la cessione del credito se prevista come mezzo di estinzione non contestuale al sorgere del credito.

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