Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5256 del 4 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., č costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilitą, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purchč caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravitą, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.. Tuttavia, tali condizioni non possono essere riscontrate nella mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze, quali la contiguitą territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtł di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la "scientia decoctionis".

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