Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5106 del 29 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presupposto soggettivo dell' azione revocatoria promossa nei confronti di societą di capitali non conosce criteri differenziati di valutazione dello stato di "scienza" o di "ignoranza" dello stato d'insolvenza, che, pertanto, nel caso delle persone giuridiche, si identificano normalmente in quelli delle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza in virtł del nesso organico; ne discende che il mutamento della persona dell'amministratore non incide sulla riferibilitą all'ente della volontą negoziale espressa da quello precedente, nč comporta che debba aversi riguardo alla "scientia" o "inscientia" del nuovo amministratore, anzichč di quello che ha concluso il contratto.

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