Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17189 del 14 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella revocatoria fallimentare avente ad oggetto gli atti a titolo oneroso compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 67, secondo comma, l. fall. (nella specie, una compravendita), il danno č configurato diversamente rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 67, primo comma, n. 2, l. fall., in quanto, la norma, allo scopo di realizzare una pił intensa tutela dei creditori in riferimento agli atti compiuti nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, stabilisce una presunzione assoluta e legale di danno, consistente nella lesione della par condicio creditorum derivante dal compimento dell'atto, che č conseguentemente revocabile se il curatore abbia dimostrato la conoscenza dello stato di insolvenza, essendo quindi irrilevante l'inesistenza di una sproporzione tra le prestazioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.