Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5505 del 8 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, la revoca dell'atto oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non è subordinata alla ricorrenza di un danno concreto per la massa, poiché il danno è "in re ipsa" e presunto in via assoluta, consistendo nella pura e semplice lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile all'uscita in sé del bene dalla massa, conseguente all'atto di disposizione.

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