Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24084 del 29 dicembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Le operazioni bilanciate suppongono l'esistenza di accordi tra banca e cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontą, sicché il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, specie lą dove (come nel caso in specie esaminato) le operazioni a debito per il cliente (assegni tratti su quel conto), abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l'ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti.

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