Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9306 del 20 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione in pegno di un certificato di credito, avente natura di titolo al portatore, a garanzia di un'apertura di credito, con riconoscimento alla banca garantita del potere di disporre del titolo, si configura una ipotesi di pegno irregolare, a fronte della quale, ove la banca abbia alienato il titolo soddisfacendosi sul ricavato per quanto dovutole a seguito della revoca dell'affidamento concesso al debitore, poi fallito, l'estinzione del credito vantato dalla banca si sottrae alla revocatoria fallimentare, giacché nel pegno irregolare — il quale implica che il creditore garantito acquisisca la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire, in caso di inadempimento, solo nella parte eccedente l'ammontare del credito garantito — la compensazione costituisce la modalità tipica di esercizio della prelazione.

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