Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4085 del 22 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove l'apertura di credito gią concessa al cliente sia stata revocata, gli accreditamenti sul conto effettuati dall'imprenditore poi fallito, dai quali consegua la riduzione o l'elisione del saldo negativo, hanno natura solutoria e, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L. fall. come pagamenti di crediti liquidi ed esigibili.

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