Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12925 del 29 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria fallimentare, ove essa abbia ad oggetto l'estinzione di un credito assistito da garanzia reale o da privilegio, la presunzione di pregiudizio alla massa dei creditori assume un'intensità minore, potendo il convenuto in revocatoria addurre la priorità satisfattoria del suo credito e dovendo, per contro, il curatore agente in revocatoria provare la lesione della par condicio; tuttavia, nell'ipotesi in cui l'atto solutorio si concreti in una cessione di crediti che si inserisce nel quadro di un complesso rapporto tra cedente e cessionario, comprendente crediti privilegiati e non, nessuna rilevanza può più assumere, ai fini della presunzione del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, la distinzione tra crediti privilegiati e chirografi, ove tali crediti risultino estinti non per effetto di una imputazione operata a priori dal cedente, bensì in conseguenza della destinazione attribuita a posteriori dal cessionario al pagamento eseguito dal debitore ceduto.

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