Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8096 del 28 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di pagamento di un credito, effettuato tramite la liquidazione di un pegno regolarmente costituito e non pił revocabile, l'azione revocatoria deve ritenersi ammissibile, ma il curatore deve dimostrare l'interesse della procedura alla proposizione dell'azione stessa, cioč la sussistenza di un pregiudizio per la massa creditoria, in ragione della circostanza che il credito soddisfatto tramite la garanzia non avrebbe trovato capienza, totale o parziale, per la concorrenza di crediti privilegiati poziori.

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