Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24046 del 10 novembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel contratto d'opera, l'anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell'opera e la corresponsione degli acconti dovuti secondo gli usi, previste dall'art. 2234 c.c., costituiscono manifestazione dell'obbligo di collaborazione che grava sul cliente al fine di mettere la controparte in grado di dare inizio all'opera e proseguirla, e rispondono alla finalità di mitigare la regola della postnumerazione, in virtù della quale il diritto al compenso matura solo a seguito dell'effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata: i relativi importi, pertanto, costituiscono oggetto di un debito liquido, in quanto determinato o determinabile in base ad accordi tra le parti o facendo ricorso agli usi, ed esigibile, in quanto il professionista ne può pretendere il pagamento, con la conseguenza che, se effettuato dal debitore fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il pagamento resta esposto alla revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto assoggettabili a revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dal fallito in favore di un avvocato a titolo di fondo spese ed acconto sul compenso dovuto per l'assistenza professionale fornita nella procedura di concordato preventivo).

(massima n. 2)

Nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens mentre la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio non esclude la possibile lesione della par condicio né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria

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