Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20622 del 1 ottobre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impugnazione del provvedimento del giudice delegato ex art. 98 legge fallimentare non implica l'automatica applicazione delle norme che disciplinano il giudizio di appello; ne consegue che non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., laddove il curatore, che nel giudizio di opposizione allo stato passivo assume la posizione di convenuto abbia sollevato un'eccezione non proposta in sede di adunanza ex art. 96 legge fall.

(massima n. 2)

L'inopponibilitą al fallimento del mutuo fondiario per nullitą, simulazione ovvero revoca esclude il cosiddetto beneficio del consolidamento, previsto dall'art. 39 comma 4, D.L.vo n. 385 del 1993; ne consegue che, laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e quindi il contratto di mutuo venga revocato, anche l'ipoteca perde la qualificazione, che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario.

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