Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15412 del 5 dicembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare, č onere della curatela provare la notevole sproporzione tra prezzo contrattato e valore di mercato del bene alienato nel periodo sospetto dal fallito a titolo oneroso. Ne consegue che nel caso di compravendita di un bene gravato da ipoteca, non menzionata nel contratto, l'acquirente dell'immobile non č tenuto, qualora permanga la iscrizione ipotecaria, a dare la prova, al fine di consentire la valutazione della incidenza della ipoteca stessa sul prezzo di mercato dell'immobile, di aver raggiunto un accordo con il creditore ipotecario, ovvero di essersi accollato il pagamento delle obbligazioni garantite da dette iscrizioni ipotecarie, o che l'ipoteca iscritta garantisce obbligazioni ancora in essere ed esigibili, potendo l'acquirente del bene ipotecato essere richiesto del credito ipotecario o essere assoggettato ad espropriazione in virtł della sola iscrizione, costitutiva di detto diritto di prelazione.

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